Il trasferimento in una nuova struttura, la carenza di organico e un personale non ancora aggiornato sui nuovi sistemi tecnologici a disposizione.
Questo è lo scenario in cui è deceduto un paziente che non è stato assistito in tempo.
Qual è la responsabilità del dirigente medico?
Il caso in breve
L’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) di un ospedale viene trasferita presso una nuova struttura.
Un paziente viene ricoverato e gli viene applicato un apparecchio telemetrico; tuttavia gli allarmi sonori erano stati sospesi dal tecnico installatore, in attesa di un’attivazione manuale, che non è stata fatta.
Il paziente va in fibrillazione ventricolare, gli allarmi non suonano e l’unica segnalazione è quella sul monitor centrale che però non viene vista dagli infermieri e dal medico di turno perché, in quel momento, erano impegnati in altre attività.
Il paziente muore.
Si avvia un procedimento penale per omicidio colposo, al termine del quale il giudice di secondo grado giudica il dirigente medico colpevole.
Infatti, pur essendo stato a conoscenza del fatto che il monitor centrale non poteva essere adeguatamente controllato dagli infermieri di turno notturno, per carenza di organico, e pur essendo consapevole del disorientamento creato nel personale dal nuovo e non collaudato sistema telemetrico e della sospensione degli allarmi sonori operata dal tecnico, non aveva provveduto ad assicurare la concreta efficienza del delicato reparto.
L’imputato ricorre in Cassazione.
L’esito del giudizio in Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso e annullato la sentenza impugnata per difetto di motivazione su questioni rilevanti per la decisione.
In primis, la responsabilità della formazione degli infermieri, e la verifica della loro piena conoscenza del sistema non compete al primario del reparto ma è un aspetto dell’autonomia organizzativa di questi professionisti, ai quali compete occuparsi del loro aggiornamento.
Inoltre, eventuali difetti organizzativi devono essere segnalati alla coordinatrice e/o alla dirigenza infermieristica e, se necessario, anche a quella amministrativa in modo da lasciare traccia dei rilievi operati.
Lo stesso codice deontologico degli infermieri impone loro di concorrere con la loro attività “a promuovere le migliori condizioni di sicurezza dell’assistito”.
Infine, per la Cassazione si sarebbe dovuto verificare meglio il nesso di causalità tra la condotta colposa contestata all’imputato e il decesso del paziente in una situazione di carenza di personale e in funzione al particolare decorso della fibrillazione ventricolare emerso in seguito all’autopsia.
Queste informazioni sono tratte da uno dei dossier del corso “Etica, deontologia e responsabilità nella professione infermieristica”, Zadig editore, 2016
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